Art. 21
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I redditi provenienti da capitali dati a mutuo o in altro modo impiegati con o senza ipoteca, i redditi vitalizi, ed in generale qualunque reddito in somma definita, saranno dichiarati nella somma che resulti dai relativi titoli e senza veruna detrazione.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva