Art. 21

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I redditi provenienti da capitali dati a mutuo o in altro modo impiegati con o senza ipoteca, i redditi vitalizi, ed in generale qualunque reddito in somma definita, saranno dichiarati nella somma che resulti dai relativi titoli e senza veruna detrazione.

Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art21 · fonte su Normattiva