Art. 25
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[1]Alle Societa' anonime, in accomandita per azioni, agli istituti di credito ed alle Casse di risparmio che non sono obbligate dai loro statuti a compilare bilanci consuntivi semestrali, l'imposta sui redditi loro propri sara' commisurata in base al bilancio ed al rendiconto dell'anno solare antecedente a quello in cui devono essere presentate le denunzie.
[2]I bilanci annuali e semestrali, e il rendiconto dell'esercizio saranno comunicati in originale o in copia autentica all'agenzia, colla denunzia.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva