Art. 25

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Alle Societa' anonime, in accomandita per azioni, agli istituti di credito ed alle Casse di risparmio che non sono obbligate dai loro statuti a compilare bilanci consuntivi semestrali, l'imposta sui redditi loro propri sara' commisurata in base al bilancio ed al rendiconto dell'anno solare antecedente a quello in cui devono essere presentate le denunzie.

[2]I bilanci annuali e semestrali, e il rendiconto dell'esercizio saranno comunicati in originale o in copia autentica all'agenzia, colla denunzia.

Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art25 · fonte su Normattiva