Art. 26
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923. Leggi il testo vigente →
Per i redditi che sorgono dopo il 30 giugno la denunzia si fa entro il termine di sei mesi, se si tratta di redditi incerti, entro il termine di un mese, se si tratta di redditi in somma definita.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva