Art. 28

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Per il secondo anno del biennio il contribuente potra' chiedere la rettificazione del reddito iscritto nel primo anno. In tal caso l'accertamento precedente cessa di avere effetto per il secondo anno riguardo a tutti i redditi, tanto per l'agente quanto per il contribuente.

Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art28 · fonte su Normattiva