Art. 30
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Nel reddito delle Societa' anonime ed in accomandita per azioni, compresevi le Societa' d'assicurazione mutua od a premio fisso, saranno computate indistintamente tutte le somme ripartite sotto qualsiasi titolo fra i soci e quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva ed ammortizzazione, od altrimenti impiegate anche in estinzione dei debiti.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva