Art. 30

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Nel reddito delle Societa' anonime ed in accomandita per azioni, compresevi le Societa' d'assicurazione mutua od a premio fisso, saranno computate indistintamente tutte le somme ripartite sotto qualsiasi titolo fra i soci e quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva ed ammortizzazione, od altrimenti impiegate anche in estinzione dei debiti.

Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art30 · fonte su Normattiva