Art. 31

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[1]I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualita' passive, anche ipotecarle, che aggravano i loro redditi provenienti da ricchezza mobile. Di queste annualita' passive si tiene conto ai contribuenti, purche' ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e purche' siano contemporaneamente accertati la persona e il domicilio dei creditori nello Stato.

[2]Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito imponibile corrispondente a queste annualita' passive si detrae dal reddito imponibile che altrimenti sarebbe proprio del contribuente.

[3]Ove queste condizioni non abbiano luogo, i contribuenti avranno obbligo di pagare la tassa dovuta nel loro comune, salvo loro il diritto di ritenerla ai creditori.

Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art31 · fonte su Normattiva