Art. 32
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[1]Per la classe de'redditi industriali si terra' conto, in deduzione, delle spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie grezze e strumenti, le mercedi degli operai, il fitto di locali, le commissioni di vendita e simili.
[2]Non potranno far parte di tali spese:
[3]1º L'interesse dei capitali impiegati nell'esercizio, sieno propri dell'esercente o tolti ad imprestito, salvo per questi ultimi il disposto dell'articolo precedente;
[4]2º Il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati nell'esercizio, ed al cui mantenimento e' obbligato per legge, quando coabitano col padre;
[5]3° La spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva