Art. 34
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[1]Un membro della Commissione di prima istanza potra' prendere parte colla Giunta municipale alla revisione della lista dei contribuenti nel comune in cui ha sede la Commissione, ed intervenire alle sedute che tengono allo stesso scopo le Giunte municipali degli altri comuni del Consorzio; pero' sempre con voto consultivo.
[2]Alle adunanze per la revisione delle liste puo' sempre intervenire l'agente delle imposte, ma con voto parimenti consultivo.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva