Art. 36
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[1]Se dentro il termine prefisso il contribuente non rinvia la scheda debitamente riempita all'agente, o non si presenta al medesimo, questi procede d'ufficio all'accertamento dei redditi del contribuente.
[2]L'agente rivede ed appura le dichiarazioni dei contribuenti, ed e' autorizzato a rettificare d'ufficio l'accertamento dell'anno o del biennio precedente rimasto confermato col silenzio, dandone avviso al contribuente.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva