Art. 37
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[1]L'agente delle imposte puo':
[2]1° Richiedere dai pubblici ufficiali un estratto dei documenti che gli possono abbisognare;
[3]2° Intimare al contribuente di comparire in persona o per mezzo di un suo legittimo mandatario, onde fornire dilucidazioni e prove; 3° Accedere nei locali destinati all'esercizio d'industrie e commerci;
[4]4° Chiamare nel suo ufficio per essere consultato qualunque individuo atto a fornire informazioni;
[5]5° Ispezionare i registri delle Societa' anonime o in accomandita per azioni;
[6]6° Farsi presentare i titoli costitutivi dei redditi in somma definita;
[7]7º Tener conto del valore locativo dell'abitazione dei contribuenti.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva