Art. 37

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923. Leggi il testo vigente →

[1]L'agente delle imposte puo':

[2]1° Richiedere dai pubblici ufficiali un estratto dei documenti che gli possono abbisognare;

[3]2° Intimare al contribuente di comparire in persona o per mezzo di un suo legittimo mandatario, onde fornire dilucidazioni e prove; 3° Accedere nei locali destinati all'esercizio d'industrie e commerci;

[4]4° Chiamare nel suo ufficio per essere consultato qualunque individuo atto a fornire informazioni;

[5]5° Ispezionare i registri delle Societa' anonime o in accomandita per azioni;

[6]6° Farsi presentare i titoli costitutivi dei redditi in somma definita;

[7]7º Tener conto del valore locativo dell'abitazione dei contribuenti.

Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art37 · fonte su Normattiva