Art. 38

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[1]L'accertamento dei redditi contemplati sotto le lettere b e c dell'art. 54, che non siano tassati in nome di alcuno degli enti indicati nella prima parte dell'art. 15, sara' fatto per classi di contribuenti.

[2]L'agente forma per ogni comune la tabella dei contribuenti, ripartendoli secondo le varie specie delle loro industrie, commerci e professioni, con le norme da determinarsi per regolamento, e notando per ciascun contribuente il reddito netto denunziato e quello da esso agente iscritto d'ufficio o rettificato.

Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art38 · fonte su Normattiva