Art. 38
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[2]L'agente forma per ogni comune la tabella dei contribuenti, ripartendoli secondo le varie specie delle loro industrie, commerci e professioni, con le norme da determinarsi per regolamento, e notando per ciascun contribuente il reddito netto denunziato e quello da esso agente iscritto d'ufficio o rettificato.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva