Art. 39
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[1]La tabella e' pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso di venti giorni consecutivi. Il sindaco, con manifesto che stara' affisso pei detti venti giorni all'albo pretorio, indica il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono esaminarla.
[2]E' notificata inoltre a ciascun contribuente l'iscrizione d'ufficio o la rettificazione che lo riguardi.
[3]Entro il termine di giorni venti dalla notificazione individuale potra' ciascun contribuente presentare i suoi reclami.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva