Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923. Leggi il testo vigente →
[1]I redditi che non dipendono da condominio o da dominio diretto, benche' percepiti sui frutti, e commisurati in una ragione qualunque al prodotto del fondo, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile.
[2]Anche i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, saranno soggetti alla tassa di ricchezza mobile, se non risulti che dal possessore di essi redditi, o dal possessore del fondo dal quale provengono, gia' si paghi un tributo stabilito in contemplazione dei redditi stessi.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva