Art. 40
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Decorso il termine indicato nell'ultimo paragrafo dell'articolo precedente, l'agente, dopo aver riportato sulla tabella le somme di reddito netto che siansi concordate coi contribuenti, trasmette la tabella stessa e i reclami alla Commissione di prima istanza.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva