Art. 44
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Le Commissioni di prima istanza procedono nei loro giudizi per ordine di classi. Di mano in mano che pronunziano sopra una classe di redditi, inviano le relative decisioni all'agente per la notificazione individuale.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva