Art. 45
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Negli accertamenti suppletivi dei redditi di cui nell'art. 41 le Commissioni di prima istanza avranno sempre l'obbligo di procedere nell'esame dei reclami per via di confronto coi redditi degli altri contribuenti della stessa classe.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva