Art. 46
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[1]Contro le decisioni delle Commissioni di prima istanza sara' ammesso l'appello entro venti giorni dalla loro notificazione al contribuente, tanto nell'interesse di questo, quanto nell'interesse del fisco, presso una Commissione provinciale composta di cinque membri, uno nominato dal Consiglio provinciale, un altro nominato dalla Camera di commercio della provincia o del capoluogo della provincia, e due nominati dalla Direzione generale delle imposte dirette; il quinto sara' nominato dal prefetto ed avra' la presidenza della Commissione.
[2]Potra' il Governo accrescere, occorrendo, di due o di quattro membri la Commissione, e la nomina di essi spettera' per meta' al Consiglio provinciale, e per meta' alla Direzione generale delle imposte dirette.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva