Art. 47
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923. Leggi il testo vigente →
La mancanza di appello nel termine di giorni venti ed il giudizio delle Commissioni provinciali sugli appelli prodottisi renderanno definitive le somme di reddito imponibile.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva