Art. 49
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Qualsiasi ricorso sara' intimato al contribuente se prodotto dall'agente delle imposte, e se dal contribuente, questi deve sempre inoltrarlo per mezzo dell'agente delle imposte. I termini, i modi e le forme relative saranno determinate dal regolamento.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva