Art. 5
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Fra i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, soggetti all'imposta sulla ricchezza mobile, sono compresi i censi in qualunque modo costituiti, le decime di qualsiasi genere, i quartesi, i frutti di capitali quandocumque, le soggiogazioni ed ogni reddito che non dipenda da condominio o da dominio diretto.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva