Art. 51
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923. Leggi il testo vigente →
Le decisioni delle Commissioni dovranno notificarsi dall'agente delle imposte ai contribuenti entro sessanta giorni dalla comunicazione a lui fattane.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva