Art. 52
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[1]E' ammesso il ricorso presso l'Amministrazione delle imposte dirette per gli errori materiali che fossero occorsi nella formazione dei ruoli.
[2]Questi ricorsi devono essere prodotti nel termine di tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli, scaduto il quale non sono piu' ammissibili.
[3]Simili ricorsi non sospendono l'esazione dell'imposta, ma danno diritto al rimborso.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva