Art. 53
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1923 al 14 giugno 1924. Leggi il testo vigente →
[1]Contro le decisioni della Commissione centrale non e' ammesso ulteriore richiamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorita' giudiziaria a tenore delle vigenti leggi; pero' non si potra' deferire alla autorita' giudiziaria nessuna decisione delle Commissioni concernente la semplice estimazione dei redditi.
[2]Il diritto di ricorso all'autorita' giudiziaria sara', per qualsivoglia questione riguardante il debito dell'imposta, prescritto nel termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione del ruolo o dalla applicazione della ritenuta. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148
13Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato A) che "Sono estese ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni qui di seguito elencate relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile: a) Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 Serie 2ª (articoli 1 a 71)".
Testo vigente dal 15 marzo 1923 al 14 giugno 1924 · versione 13 su Normattiva