Art. 54
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La traduzione di ciascun reddito effettivo in reddito imponibile sara' fatta con le seguenti regole:
- a)I redditi perpetui e quelli dei capitali dati a mutuo o altrimenti redimibili vengono valutati e censiti al loro valore integrale;
- b)I redditi temporari misti, nei quali il capitale e l'opera dell'uomo concorrono (industrie, commerci), vengono valutati e censiti riducendoli ai sei ottavi del loro valore integrale;
- c)I redditi temporari dipendenti dall'opera dell'uomo senza aggiunta di capitali (redditi professionali e stipendi), quelli nei quali non concorre ne' l'opera dell'uomo, ne' il capitale (vitalizi, pensioni) e i proventi di cui alla lettera e dell'articolo 3 vengono valutati e censiti riducendoli ai cinque ottavi;
- d)I redditi dipendenti da stipendi, pensioni ed assegni pagati dallo Stato, dalle provincie e dai comuni vengono valutati e censiti riducendoli ai quattro ottavi.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva