Art. 57

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[1]Per la determinazione del reddito minimo non imponibile od imponibile colle detrazioni di cui all'art. 55 sara' tenuto calcolo, oltreche' dei redditi di ricchezza mobile di qualunque specie, eziandio dei redditi fondiari posseduti dal contribuente, quantunque questi ultimi non siano assoggettati alla presente imposta.

[2]Per effetto di questo articolo la valutazione dei redditi fondiari sara' fatta moltiplicando per otto la relativa somma dell'imposta fondiaria.

Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art57 · fonte su Normattiva