Art. 58
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[1]I ruoli saranno formati sulla base di quelli dell'anno precedente con le cancellazioni e diminuzioni ammesse dall'agente, come con i redditi nuovi od aumenti risultanti da dichiarazione o consenso del contribuente, o da decisioni delle Commissioni, ovvero dalle iscrizioni o rettificazioni fatte dall'agente, sebbene contestati dal contribuente, quando siano trascorsi sessanta giorni da quello in cui il reclamo sara' trasmesso alle Commissioni locali, salvo i compensi che fossero dovuti.
[2]La trasmissione dei ricorsi sara' notata in apposito registro della Commissione locale, da rendersi ostensibile dietro richiesta del contribuente.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva