Art. 60
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923. Leggi il testo vigente →
L'imposta di ricchezza mobile dovuta dalle Casse di risparmio e dagli Istituti di credito, per gli interessi dei libretti di deposito e dei conti correnti passivi, sara' commisurata e pagata in via provvisoria sulle risultanze dell'accertamento eseguito nei modi ordinari, in ragione degli interessi dell'anno immediatamente anteriore all'epoca della dichiarazione, e sara' liquidata in via definitiva, mediante supplemento o rimborso, sulle risultanze del bilancio e del rendiconto dell'anno a cui si riferisce l'imposta.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva