Art. 60

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L'imposta di ricchezza mobile dovuta dalle Casse di risparmio e dagli Istituti di credito, per gli interessi dei libretti di deposito e dei conti correnti passivi, sara' commisurata e pagata in via provvisoria sulle risultanze dell'accertamento eseguito nei modi ordinari, in ragione degli interessi dell'anno immediatamente anteriore all'epoca della dichiarazione, e sara' liquidata in via definitiva, mediante supplemento o rimborso, sulle risultanze del bilancio e del rendiconto dell'anno a cui si riferisce l'imposta.

Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art60 · fonte su Normattiva