Art. 63
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[1]Allorquando un esercizio d'industria o di commercio passa da uno ad altro individuo, il nuovo esercente sara' solidalmente responsabile dell'imposta dovuta da tutti i precedenti esercenti per l'anno in corso e per l'anno anteriore.
[2]A questi effetti e' presunto cessionario chi nei medesimi locali o in parte di essi esercita lo stesso genere di commercio o di industria.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva