Art. 68

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[1]I possessori di redditi in somma definita non potranno sperimentare i diritti che loro competono verso i propri debitori, se non facendo contemporaneamente constare di aver dichiarato i redditi stessi.

[2]Questa disposizione e' applicabile anche ai titoli della specie di cui nell'articolo 50.

Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art68 · fonte su Normattiva