Art. 68
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[1]I possessori di redditi in somma definita non potranno sperimentare i diritti che loro competono verso i propri debitori, se non facendo contemporaneamente constare di aver dichiarato i redditi stessi.
[2]Questa disposizione e' applicabile anche ai titoli della specie di cui nell'articolo 50.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva