Art. 72
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1877 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →
[1]A cominciare dall'anno 1879 sara' corrisposta ai comuni una parte dell'imposta incassata dallo Stato nell'anno precedente, tassativamente ai redditi contemplati sotto le lettere b e c dell'articolo 54, che non siano tassati in nome di alcuno degli enti indicati nella prima parte dell'articolo 15, e nella misura di 1/10 della somma riscossa, detratti i rimborsi per quote indebite e inesigibili. E' avocata allo Stato l'addizionale di 3/4 di centesimo spettante ai comuni per spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile.
[2]Le spese per le Commissioni di prima istanza sono a carico dei comuni.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 1 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva