Art. 73
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[1]I contribuenti per tassa di ricchezza mobile attualmente inscritti nelle liste elettorali amministrative e politiche continueranno a rimanervi iscritti, non ostante la diminuzione d'imposta che sara' conseguenza delle disposizioni dell'art. 55.
[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[3]Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 24 agosto 1877.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]DEPRETIS.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 1 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva