Art. 10
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[1]In caso di rifiuto o di ritardo, oltre i termini stabiliti, ad esibire la dichiarazione e gli altri documenti prescritti, la dogana e' in diritto di fare scaricare le merci e di custodirle nei magazzini doganali o in altri, a rischio e spese del vettore o del proprietario.
[2]Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo senza che sia presentata la dichiarazione o senza che la dichiarazione sia stata seguita dalla visita, le merci saranno ritenute come abbandonate e a disposizione dell'amministrazione per il soddisfacimento dei diritti di confine.
[3]Decorso un altro mese, la dogana procedera' alla vendita delle merci nei modi determinati da regolamento speciale.
[4]Tali termini potranno essere abbreviati, quando si tratti di merci facilmente deperibiti o di pericolosa o troppo dispendiosa conservazione.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva