Art. 100
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[1]Il contrabbando sara' punito col carcere da tre a cinque anni:
[2]1° quando avvenga a mano armata od in unione di tre o piu' persone quantunque non armate. Per armi si intendono quelle indicate nell'articolo 155 del codice penale;
[3]2° quando vi sia stato involamento di bolli dei pubblici uffici, o contraffazione di bolli, od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce o del genere che si voglia fare entrare, o che sia entrato in contrabbando;
[4]3° quando siasi operato il contrabbando col mezzo di corruzione d'impiegati dello Stato.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva