Art. 100

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[1]Il contrabbando sara' punito col carcere da tre a cinque anni:

[2]1° quando avvenga a mano armata od in unione di tre o piu' persone quantunque non armate. Per armi si intendono quelle indicate nell'articolo 155 del codice penale;

[3]2° quando vi sia stato involamento di bolli dei pubblici uffici, o contraffazione di bolli, od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce o del genere che si voglia fare entrare, o che sia entrato in contrabbando;

[4]3° quando siasi operato il contrabbando col mezzo di corruzione d'impiegati dello Stato.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art100 · fonte su Normattiva