Art. 102
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[1]Sara' considerato come agente principale:
[2]1° colui che abbia dato mandato, ovvero con doni, promesse, abuso di potere o di autorita', o con artifizi colpevoli abbia indotto taluno a commettere il reato;
[3]2° colui che concorra immediatamente coll'opera sua alla esecuzione del reato o nell'atto, in cui si eseguisce, presti aiuto efficace a commetterlo;
[4]3° colui che scientemente e volontariamente somministri alle associazioni di cui all'art. 99, o a taluno che ne faccia parte, armi, munizioni, denaro o mezzi di trasporti necessari al contrabbando.
[5]Gli agenti principali soggiaceranno alla stessa pena incorsa dagli autori del reato.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva