Art. 103
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[1]Sono considerati quali complici:
[2]1° coloro che faranno atti di assicurazione del contrabbando, o che previo trattato od intelligenza con gli autori contemplati negli articoli precedenti, ricetteranno, nasconderanno oggetti provenienti da contrabbando, o si intrometteranno per farli vendere;
[3]2° coloro che daranno le istruzioni o le direzioni per commettere il reato di contrabbando;
[4]3° coloro che avranno procurato al colpevole gli istrumenti o qualunque altro mezzo che avra' servito alla esecuzione del reato stesso, sapendo l'uso che si destinava di farne;
[5]4° coloro che senza immediato concorso all'esecuzione del reato avranno scientemente aiutato od assistito i colpevoli od il colpevole nei fatti che hanno preparato, facilitato, consumato il contrabbando.
[6]I complici saranno puniti come gli autori del reato, quando la loro cooperazione sia stata tale che senza di essa non sarebbe stato consumato.
[7]Negli altri casi la pena sara' diminuita secondo le norme stabilite dal codice penale.
[8]Con la medesima pena, ma non applicata nel massimo, saranno puniti coloro che senza precedente trattato o intelligenza avranno ricettato o nascosto, o si saranno intromessi per far vendere oggetti provenienti da contrabbando.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva