Art. 105
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[1]L'impiegato dello Stato e qualunque agente della pubblica forza, che abbia partecipato ad alcuno dei reati contemplati dagli art. 98 e seguenti della presente legge, sara' punito col maximum della pena.
[2]Gl'impiegati dello Stato e gli agenti della forza pubblica incorreranno altresi' nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla legge; in caso di corruzione saranno puniti colla interdizione dai pubblici Uffizi e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e che non potra' essere minore di lire centocinquanta.
[3]Saranno anche puniti col maximum della pena i corrieri, i capitani e le persone di servizio dei battelli a vapore, gli impresari o conduttori di vetture pubbliche, gli agenti delle ferrovie, i padroni o direttori di alberghi, caffe' od altri luoghi pubblici, i quali abbiano partecipato ad alcuno dei detti reati.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 17 settembre 1919 · versione 0 su Normattiva