Art. 106

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[1]Venendo colte in qualsiasi punto del territorio merci estere di contrabbando perseguitate continuamente, od anche non perseguitate continuamente, purche' risulti che il contrabbando fu consumato, si applicano le pene pecuniare, accessorie e corporali stabilite per gli altri contrabbandi.

[2]Quando si possa avere la prova certa della introduzione nello Stato di merci estere senza il pagamento dei diritti di confine, si dovra' procedere per contrabbando contro gli autori della illecita introduzione, sebbene non sia possibile operare il sequestro della merce introdotta.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art106 · fonte su Normattiva