Art. 109

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Nulla e' immutato alle disposizioni delle leggi vigenti pei reati di falso, di resistenza alla forza pubblica, di omicidio, di ferite o di altre offese alle persone che possono commettersi in occasione del contrabbando.

[2]Al colpevole del contrabbando sara' per questi reati applicato il maximum della pena stabilita dal codice penale.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art109 · fonte su Normattiva