Art. 109
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[1]Nulla e' immutato alle disposizioni delle leggi vigenti pei reati di falso, di resistenza alla forza pubblica, di omicidio, di ferite o di altre offese alle persone che possono commettersi in occasione del contrabbando.
[2]Al colpevole del contrabbando sara' per questi reati applicato il maximum della pena stabilita dal codice penale.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva