Art. 110
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Oltre le pene di cui agli articoli precedenti, i colpevoli dei reati previsti dagli art. 98 e seguenti della presente legge saranno condannati alla multa comminata dall'articolo 97 ed obbligati solidariamente al pagamento della medesima.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva