Art. 110

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Oltre le pene di cui agli articoli precedenti, i colpevoli dei reati previsti dagli art. 98 e seguenti della presente legge saranno condannati alla multa comminata dall'articolo 97 ed obbligati solidariamente al pagamento della medesima.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art110 · fonte su Normattiva