Art. 111
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[1]L'azione giudiziaria per il contrabbando si prescrive in cinque anni. Un nuovo contrabbando punibile con una pena uguale o piu' grave, od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.
[2]Capitolo III.
[3]Disposizioni comuni alle contravvenzioni e al contrabbando.
[4]Commutazione delle multe in arresto od in detenzione.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva