Art. 112

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((Qualora il contravventore non possa pagare le ammende o le multe prescritte, queste saranno rispettivamente commutate in arresto o in detenzione da tre giorni a sei mesi, estensibili ad un anno per i recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della ammenda o della multa non pagata)).

Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 5 ottobre 1938 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art112 · fonte su Normattiva