Art. 112
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1923 al 5 ottobre 1938. Leggi il testo vigente →
((Qualora il contravventore non possa pagare le ammende o le multe prescritte, queste saranno rispettivamente commutate in arresto o in detenzione da tre giorni a sei mesi, estensibili ad un anno per i recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della ammenda o della multa non pagata)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 5 ottobre 1938 · versione 12 su Normattiva