Art. 114
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[1]Gli agenti debbono condurre i contravventori, le merci e i mezzi di trasporto presi in contravvenzione alla piu' prossima dogana o al piu' prossimo magazzino delle privative per la compilazione del processo verbale.
[2]Quando in prossimita' del luogo ove fu fatto il fermo non siavi un ufficio di dogana o di magazzino delle privative, potranno essere condotti presso il piu' vicino spaccio all'ingrosso di sali e tabacchi, il cui titolare dovra' prenderli in consegna mediante le debite cautele per conservarne l'identita'.
[3]Il proprietario od il conduttore puo' chiedere la restituzione delle merci, depositando una somma eguale al loro valore.
[4]Non saranno consegnate le merci quando sia necessario ritenerle per la istruzione del processo.
[5]Se le merci sono soggette a deperimento, o la loro custodia e' difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, la dogana puo' venderle all'incanto, col permesso ed intervento dell'autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva