Art. 115
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[1]Il ricevitore della dogana o il magazziniere delle privative presso il quale furono portate le merci, i mezzi di trasporto, e condotti i contravventori, deve compilare immediatamente il processo verbale.
[2]Se le merci, i mezzi di trasporto e i contravventori furono condotti presso uno spaccio all'ingrosso, il processo verbale di contravvenzione sara' redatto da uno degli ufficiali della guardia di finanza, nella cui giurisdizione sia stato operato il fermo.
[3]Nel processo verbale si deve indicare la data, il nome, cognome e qualita' degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni, se ve ne sono, il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; la qualita' e quantita' ed il valore delle merci; gli articoli della legge a cui si riferisce la contravvenzione, e le dichiarazioni dei contravventori.
[4]Il processo verbale, previa lettura, sara' sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chi lo ha compilato. Se vi e' chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne fara' menzione nel verbale.
[5]Il contravventore ha diritto di averne copia.
[6]Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva