Art. 119

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 dicembre 1928. Leggi il testo vigente →

[1]Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. A chi diresse la forza che scopri' o sorprese la contravvenzione sara' data una doppia parte.

[2]Il rimanente andra' per due terzi a profitto della massa della guardia di finanza. L'altro terzo spetta per meta' al ricevitore di dogana o al magazziniere delle privative che avra' compilato il processo verbale. L'altra meta' e' devoluta, in parti eguali, al tenente o sottotenente, nel cui circondario si e' fatto il processo verbale, e al fondo da rimanere a disposizione della Direzione generale delle gabelle per premi da erogarsi per prevenire e scoprire contrabbandi.

[3]In caso di contravvenzione scoperta a merito di individui non appartenenti alla guardia di finanza, la parte destinata a favore del tenente o sottotenente andra' a profitto dell'impiegato o di chi altri ebbe il comando di coloro che sorpresero la contravvenzione.

[4]Del fondo cosi' posto a sua disposizione, il Direttore generale rispondera' personalmente verso il Ministro delle finanze, e lo eroghera' con mandati quietanzati da funzionari incaricati della vigilanza gabellaria, senza obbligo di produrre le ricevute dei singoli percipienti. I detti mandati saranno annualmente rimessi alla Corte dei conti a corredo del bilancio consuntivo.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 dicembre 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art119 · fonte su Normattiva