Art. 12
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[2]Sono soggetti ad un contrassegno speciale (lamina o piombo) i tessuti esteri, salve le eccezioni indicate nell'art. 34.
[3]Il Ministero delle finanze potra' permettere l'opposizione di particolari contrassegni ai tessuti nazionali, e di uno speciale a quelli che si vogliono spedire in cabotaggio.
[4]Spetta al Ministero delle finanze di stabilire le forme e modalita' delle lamine, dei piombi e degli altri contrassegni, e la tassa che per la apposizione di essi dovra' essere pagata dagli speditori della merce.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva