Art. 120
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[1]La quota che spetta al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative, che avra' redatto il processo verbale e avuto in carico la partita contravvenzionale, andra' divisa fra i due, quando il contabile, che avra' redatto il processo verbale della contravvenzione, non sara' lo stesso che ne avra' tenuta la successiva gestione.
[2]La quota che spetta al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative sara' devoluta allo spacciatore all'ingrosso nel caso previsto dal primo capoverso dell'art. 114.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva