Art. 120

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[1]La quota che spetta al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative, che avra' redatto il processo verbale e avuto in carico la partita contravvenzionale, andra' divisa fra i due, quando il contabile, che avra' redatto il processo verbale della contravvenzione, non sara' lo stesso che ne avra' tenuta la successiva gestione.

[2]La quota che spetta al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative sara' devoluta allo spacciatore all'ingrosso nel caso previsto dal primo capoverso dell'art. 114.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art120 · fonte su Normattiva