Art. 123
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le importazioni e le esportazioni temporanee sono disciplinate con decreti reali, udito il Consiglio superiore dell'industria e del commercio. I decreti devono essere presentati al Parlamento per la conversione in legge.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva