Art. 123

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le importazioni e le esportazioni temporanee sono disciplinate con decreti reali, udito il Consiglio superiore dell'industria e del commercio. I decreti devono essere presentati al Parlamento per la conversione in legge.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art123 · fonte su Normattiva