Art. 127
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Le autorita' amministrative e la forza di terra e di mare possono essere richieste della loro cooperazione per la esecuzione della presente legge.
[2]Regolamento.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva