Art. 2
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[1]Lungo la linea doganale ed in alcuni centri commerciali dello Stato sono stabilite dogane di due ordini.
[2]Appartengono al primo ordine quelle che hanno facolta' di fare ogni operazione doganale.
[3]Appartengono al secondo ordine quelle che hanno facolta' di fare operazioni di importazione limitata, di esportazione, di cabotaggio e di circolazione.
[4]Le dogane si dividono in classi secondo l'importanza delle loro operazioni.
[5]Nelle frontiere di terra e di mare, ove le dogane sono collocate in luoghi molto distanti dalla linea doganale, saranno istituiti posti di osservazione per vigilare ed accertare l'entrata e l'uscita delle merci. Tali posti sono considerati come sezioni delle dogane.
[6]Con decreti reali saranno determinati il luogo, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, le vie da percorrere tra il confine e la dogana per l'entrata e l'uscita delle merci, e la specie di quelle che possono essere importate nelle dogane di secondo ordine, nonche' le dogane abilitate al deposito delle merci e alla attestazione dell'uscita di quelle in transito.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva