Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →
Non e' permesso di erigere edifici lungo il lido del mare senza l'autorizzazione dell'intendente di finanza.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva